Un permesso pensato per chi studia e ricerca
La Direttiva UE 2016/801, recepita in Italia con D.Lgs. 108/2018, ha creato un canale dedicato per l'ingresso di ricercatori, studenti e tirocinanti extra-UE. Il meccanismo chiave è l'accordo di accoglienza: l'ente ospitante (università, centro di ricerca, azienda) si fa garante del soggiorno, semplificando enormemente il dossier del richiedente.
Fuori dalle quote Decreto Flussi
Il permesso per ricerca e formazione è escluso dai contingenti annuali. Non aspetti il click-day, non dipendi dalla disponibilità di quote: la domanda si presenta in qualsiasi momento.
Attività lavorativa consentita
I ricercatori possono svolgere attività di insegnamento nell'ambito del progetto di ricerca. I tirocinanti e gli studenti possono lavorare part-time (fino a 20 ore settimanali). Non è necessario un permesso separato per il lavoro accessorio.
Mobilità UE agevolata
Ricercatori e studenti ammessi in Italia possono spostarsi e svolgere parte dell'attività in altri paesi UE (fino a 180 giorni) senza dover richiedere un nuovo permesso nel paese di destinazione.
Conversione in permesso di lavoro
Al termine del progetto di ricerca o del dottorato, il permesso può essere convertito in permesso per attesa occupazione (12 mesi) durante il quale è possibile cercare lavoro e convertire il permesso senza uscire dall'Italia.