Di cosa si tratta

La riforma che ha cambiato tutto — in sintesi

Per oltre 160 anni, il sistema italiano della cittadinanza per discendenza ha funzionato senza limiti generazionali: se la catena genealogica non era interrotta, il diritto alla cittadinanza si trasmetteva di generazione in generazione, indipendentemente da quante ne fossero passate dall'ultimo cittadino italiano nato in Italia.

Con il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni nella Legge n. 74 del 23 maggio 2025, questo sistema è stato profondamente modificato. Il fulcro della riforma è il nuovo articolo 3-bis della Legge 91/1992, che introduce un limite generazionale alla trasmissione automatica della cittadinanza.

28 mar 2025
Data di entrata in vigore
DL 36/2025 — nuove domande
2 generazioni
Limite introdotto
Figli e nipoti di cittadino nato in Italia
L. 74/2025
Legge di conversione
In vigore dal 24 maggio 2025
30 apr 2026
Sentenza CC n. 63/2026 — riforma confermata
Riforma compatibile con la Costituzione

La norma si applica esclusivamente a chi è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza. Chi è nato in Italia continua a rientrare nel regime generale dell'art. 1 della Legge 91/1992, senza limitazioni generazionali.

La nuova norma

Il nuovo articolo 3-bis — cosa prevede

Il nuovo articolo 3-bis stabilisce un principio radicale: è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla legge.

In pratica, la trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis è soppressa per chi:

Il regime precedente (trasmissione senza limiti generazionali) continua ad applicarsi solo alle domande presentate prima del 27 marzo 2025.

Attenzione: effetto retroattivo

La norma si applica retroattivamente anche a chi è già nato prima del 28 marzo 2025. Chi non rientra nelle eccezioni è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana, anche se nato decenni fa.

Cosa rimane invariato

L'interruzione classica della catena — la naturalizzazione volontaria di un antenato in un paese straniero prima della nascita del figlio — rimane una causa di interruzione anche per le domande presentate prima del 27 marzo 2025. La riforma aggiunge una seconda causa per le nuove domande: la nascita all'estero con automatica acquisizione di altra cittadinanza.

Regime transitorio

Chi è tutelato — le tre eccezioni principali

La legge prevede un sistema di eccezioni che tutela chi aveva già avviato il percorso prima della riforma. Le tre principali sono:

1

Domanda presentata prima del 27 marzo 2025

Chi ha presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza — in via amministrativa presso un Consolato o un Comune italiano, o in via giudiziale — entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, con la necessaria documentazione, segue integralmente la normativa precedente. Nessun limite generazionale si applica.

Normativa precedenteNessun limite generazionale
2

Appuntamento confermato entro il 27 marzo 2025

Chi aveva un appuntamento comunicato dall'ufficio consolare competente (tramite conferma e-mail automatica dal portale Prenot@mi o dall'indirizzo istituzionale del Consolato) entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 è equiparato a chi ha presentato domanda in quella data, purché si presenti all'appuntamento con la documentazione completa.

E-mail di conferma Prenot@miDocumentazione completa obbligatoria
3

Ascendente di primo o secondo grado esclusivamente italiano

Chi ha un genitore o un nonno che possedeva (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana può richiedere la cittadinanza con le nuove regole. L'esclusività della cittadinanza è il requisito chiave: un ascendente che ha acquisito anche un'altra cittadinanza non soddisfa questo requisito.

Genitore o nonnoSolo cittadinanza italiana
Quarta eccezione: residenza in Italia

Un genitore o adottante che ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio consente a quest'ultimo di fare domanda anche sotto la nuova normativa. Questa eccezione non è limitata ai figli di naturalizzati: si applica a chiunque abbia un genitore o adottante che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del figlio, a prescindere da come ha acquisito la cittadinanza italiana.

Casi pratici

Sono ancora eleggibile? — i casi più comuni

Ho un nonno italiano (e solo italiano)

Se tuo nonno aveva esclusivamente la cittadinanza italiana — non ha mai acquisito un'altra cittadinanza — puoi fare domanda anche sotto la nuova normativa. L'elemento critico è l'esclusività: se tuo nonno aveva anche la cittadinanza del paese di emigrazione, questa eccezione non si applica.

Ho un bisnonno italiano

Per le domande presentate dopo il 27 marzo 2025, la trasmissione automatica non si applica oltre la seconda generazione. Se il tuo collegamento diretto con l'Italia è tramite un bisnonno, la domanda non è più possibile in via automatica — salvo che tu abbia presentato domanda o avuto appuntamento confermato prima di quella data.

Mio padre si è naturalizzato americano prima della mia nascita

Sotto la normativa previgente, l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera da parte dell'avo poteva determinare la perdita della cittadinanza italiana ex art. 11 cod. civ. 1865 e poi ex art. 8 L. 555/1912, interrompendo la trasmissione ai discendenti nati successivamente. La giurisprudenza ha sempre distinto questo caso da quello dell'acquisto involontario iure soli da parte dei figli nati all'estero, che invece non interrompeva la catena (modello 'opting out' adottato dal legislatore del 1912, art. 7 L. 555/1912). La questione controversa dei figli minorenni conviventi al momento della naturalizzazione del genitore è oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite del 14 aprile 2026. Con la riforma L. 74/2025, per le nuove domande il criterio è diverso: chi è nato all'estero con un'altra cittadinanza non acquista automaticamente quella italiana. Ogni caso va analizzato separatamente.

Mia madre era italiana, mio padre straniero

La linea materna è pienamente valida. La trasmissione per linea materna è riconosciuta dalla giurisprudenza italiana dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983. Per domande presentate prima del 27 marzo 2025 (via giudiziaria per discendenti da madre nati prima del 1948) il regime precedente si applica integralmente.

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Aggiornamenti 2026

Cosa attendersi — i prossimi sviluppi

Il quadro normativo è in rapida evoluzione. Due eventi fondamentali segneranno il 2026:

La sentenza della Corte Costituzionale (n. 63/2026)

L'11 marzo 2026 la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino sul nuovo art. 3-bis della Legge 91/1992. Il 30 aprile 2026 la Corte ha depositato la sentenza n. 63/2026, che ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate, confermando la legittimità costituzionale della riforma.

La Corte ha chiarito un punto fondamentale: l'art. 3-bis non è una revoca della cittadinanza, ma una preclusione originaria all'acquisto. La formula 'è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana' non priva di uno status già consolidato: incide su una cittadinanza non ancora accertata. Per questo, secondo la Corte, il bilanciamento tra principio di effettività (vincoli effettivi con la Repubblica) e affidamento dei destinatari è ragionevole.

Effetto pratico della sentenza

Dopo la sentenza CC n. 63/2026, le censure di incostituzionalità già esaminate dalla Corte sono state respinte nel merito (artt. 2-3 Cost. e art. 117 c.1 in relazione al diritto UE) o dichiarate inammissibili (Dichiarazione universale dei diritti umani e Protocollo n. 4 CEDU). Chi non rientra nelle eccezioni dell'art. 3-bis non può fondare la propria strategia sulla mera aspettativa che la norma venga annullata in via giudiziaria.

Le Sezioni Unite della Cassazione (14 aprile 2026)

Il 14 aprile 2026 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno tenuto l'udienza sulla cosiddetta 'minor age issue': cosa succede quando un antenato italiano si è naturalizzato in un paese straniero mentre i suoi figli minorenni convivevano con lui. Questa questione ha generato un contrasto giurisprudenziale significativo, oggetto delle ordinanze interlocutorie nn. 20122 e 20129/2025 della Prima Sezione civile.

Aggiornamento al maggio 2026: la sentenza delle Sezioni Unite non risulta ancora depositata. Quando sarà pubblicata fornirà un'interpretazione di forte rilievo nomofilattico, che orienterà tribunali e uffici amministrativi sulle pratiche pendenti.

Domande frequenti

La tua domanda segue integralmente la normativa precedente alla riforma. I tempi di risposta dei Consolati italiani sono storicamente lunghi — alcuni uffici hanno liste d'attesa di anni. Il fatto che la legge sia cambiata non accelera né rallenta il tuo procedimento specifico: il tuo diritto è preservato.

La tutela richiede la presenza all'appuntamento con la documentazione completa. Se ti presenti all'appuntamento con documenti incompleti, l'ufficio potrebbe non accettare la domanda, e la tutela transitoria potrebbe non applicarsi. Verifica con l'ufficio consolare competente cosa è richiesto esattamente.

Per le domande giudiziarie presentate dopo il 27 marzo 2025, si applica la nuova normativa. Il tribunale dovrà quindi verificare se rientri in una delle eccezioni previste dall'art. 3-bis. La via giudiziaria non aggira le nuove regole per chi non le soddisfa.

I minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione (24 maggio 2025), figli di cittadini italiani per nascita che rientrano nelle eccezioni dell'art. 3-bis (lettere a, a-bis, b), hanno tempo fino al 31 maggio 2029 per presentare la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 91/1992.

La scadenza originaria era il 31 maggio 2026, ma è stata prorogata al 31 maggio 2029 dall'art. 1, comma 19-ter, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito nella L. 27 febbraio 2026, n. 26.